Dopo una lunga attesa e una fase di consultazione che ha coinvolto anche le Reti associative nazionali, sono state finalmente approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) le Linee Guida n. 17 in materia di affidamenti di servizi sociali (delibera 27 luglio 2022, n. 382). 

Il principio alla base della regolamentazione ANAC si può riassumere in questi termini: in materia di servizi sociali l’applicazione della disciplina dei contratti pubblici ha carattere residuale rispetto al Codice del terzo settore (CT). Si applica, cioè, a quelle sole ipotesi in cui le amministrazioni non decidano di organizzare i servizi sociali ricorrendo alle forme di co-programmazione, co-progettazione o alla stipula delle convenzioni con enti del terzo settore. Le Linee Guida in questione riconoscono, quindi, l’autonomia degli istituiti previsti dal Codice del Terzo settore dalla disciplina dei contratti pubblici e, di conseguenza, il ruolo fondamentale rivestito in materia dalle (omonime) Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui rapporti tra pubblica amministrazione ed ETS (DM n. 72/2021). 

Il documento dell’ANAC, pur non riguardando quindi il Codice del terzo settore, è comunque molto interessante per i Comitati CRI e più in generale gli operatori del settore perché, tra le altre cose:

  • ribadisce il carattere anche “oneroso” che possono avere i rapporti tra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni nelle forme della co-progettazione, co-programmazione o convenzionamento, smontando dunque definitivamente il parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 2018;
  • anche sulla base degli spunti forniti dalle Reti associative (CRI, Anpas e Misericordie), ritorna sul tema del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza di cui all’art. 57 CTS richiamando la nozione ampia di trasporto (di emergenza e urgenza) elaborata dalla Corte di giustizia e arricchendola di esempi. Inoltre l’ANAC ribadisce, in continuità con le Linee Guida del Ministero,  che – fermo restando il carattere prioritario del ricorso alle  organizzazioni di volontariato – le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, possono anche renderlo obbligatorio.
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