Elezioni CRI 2020 valide e legittime. Il Tribunale di Roma rigetta l’istanza dell’ex commissario Maurizio Scelli
“Non sussistenti la dedotta violazione delle norme statutarie e regolamentari della CRI e la dedotta lesione dei principi di segretezza e di personalità del voto”. Così il giudice della Sezione XVI Civile del Tribunale di Roma Cecilia Bernardo ha rigettato, lo scorso 17 marzo, l’istanza cautelare proposta dall’ex commissario Maurizio Scelli che aveva fatto ricorso contro l’esito, a lui avverso, della scorsa consultazione elettorale, indetta il 24 maggio 2020 per rinnovare i vertici della Croce Rossa Italiana.
L’ex commissario aveva infatti ritenuto di ricorrere in giudizio cautelare, dopo aver perso le elezioni per 511 voti a favore del Presidente Rocca contro i suoi 116 adducendo l’illegittimità delle votazioni per ineleggibilità dell’avv. Rocca perché privo di elettorato passivo, per violazione del divieto di superamento del doppio mandato e per l’illegittimità del voto elettronico.
Secondo il giudice è infondata la dedotta illegittimità dell’avv. Francesco Rocca alla carica di Presidente della Croce Rossa Italiana in quanto risulta tra i soci promotori indicati nell’atto costitutivo della CRI come associazione di diritto privato. È presente nell’elenco soci e non risulta che siano state avviate nei suoi confronti procedure per la sua esclusione dall’Associazione.
Infondata pure la rimostranza relativa alla violazione di superamento del doppio mandato. Il giudice ha, infatti, ricordato al ricorrente che l’art. 24.2 dello Statuto prevede che il Presidente che resta in carica per 4 anni, può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Ha precisato pure che non sono da considerare nel computo i mandati espletati nella CRI come ente pubblico. Per questo motivo, nonostante Rocca abbia ricoperto la carica di Presidente dal 2013, l’associazione di diritto privato è stata costituita solo nel dicembre 2015. Per cui risulta che Rocca ha ricoperto la carica di Presidente per il primo mandato nel quadriennio 2016-2020. Di conseguenza solo nel 2020 è stato conferito il secondo mandato consecutivo.
Infine, rispetto alla contestazione di Scelli in ordine alla legittimità delle operazioni di voto effettuate con modalità elettroniche, il giudice ha precisato che il contesto emergenziale, dovuto all’emergenza Covid-19, consentisse la deroga allo Statuto sull’adozione del voto elettronico. Il giudice ha riconosciuto infatti che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la modalità del voto telematico non risulta adottata in virtù di una delibera unilateralmente assunta dal Presidente Nazionale, in quanto quella è stata preceduta da una delibera del CDN del 6 aprile scorso che si riferiva alle elezioni di tutti gli organi statutari senza limitazione a quelli regionali. “Non può ritenersi che non sussistessero i profili di necessità e di urgenza-ha scritto il giudice-inoltre emerge che la piattaforma adottata per espletare il voto risulti idonea a garantire la personalità, libertà e segretezza del voto”.
Il candidato perdente potrà sempre impugnare il provvedimento (scaricabile qui sotto), ma lo stesso appare adeguatamente motivato in fatto e in diritto come si evince con chiarezza dalla sua lettura.