È un segno distintivo che non può essere di pubblico dominio
La grande generosità con la quale gli italiani hanno risposto alla crisi causata dal conflitto armato in Ucraina rende necessario un chiarimento in merito al corretto uso dell’Emblema della Croce Rossa.
Si è purtroppo dovuto constatare come diversi veicoli e trasporti di generi di prima necessità, partiti dall’Italia e diretti verso i paesi confinanti con l’Ucraina, siano stati contrassegnati con l’Emblema protettivo della Croce Rossa, credendo in buona fede che l’uso di questo segno distintivo sia di pubblico dominio e che serva ad indicare genericamente qualsiasi trasporto di materiale sanitario o di persone che necessitano di protezione.
L’Emblema e la denominazione della Croce Rossa sono invece protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, nonché dai protocolli addizionali riguardanti la protezione delle vittime di guerra. La Repubblica Italiana, avendo sottoscritto le Convenzioni di Ginevra, si è impegnata a prendere tutte le misure necessarie al fine di prevenire e reprimere ogni forma di abuso dell’emblema, prevedendo a sua volta delle tassative sanzioni nei confronti delle persone o entità che lo usano senza esserne titolati.
Al segno distintivo della Croce Rossa su fondo bianco vengono dunque riconosciuti due differenti significati: il primo, fondamentale, è quello di segnalare ai combattenti che il personale sanitario, le unità sanitari ed i mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra. Solamente i servizi sanitari delle Forze Armate, le unità sanitarie civili riconosciute ed autorizzate e gli organi del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono legittimamente autorizzati ad utilizzare l’Emblema della Croce Rossa ad uso protettivo.
Il secondo utilizzo consentito indica che persone, beni e strutture sono collegate al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. In Italia solamente la CRI può fregiarsi dell’Emblema ad uso indicativo e della denominazione di “Croce Rossa”.
Ogni altro uso che non sia previsto dalle Convenzioni di Ginevra, non solo della croce rossa su fondo bianco, ma anche di una sua imitazione, costituisce un abuso dell’Emblema ed è quindi punibile sulla base delle leggi dei rispettivi paesi nei quali viene commesso l’abuso.
È dunque di fondamentale importanza rilevare che qualsiasi utilizzo improprio dell’Emblema o della denominazione, anche di una sua imitazione, sia in tempo di conflitto che in tempo di pace, intacca il rispetto che combattenti e civili hanno per il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, compromettendo in tal modo la capacità del Movimento di compiere la propria missione umanitaria.
Alla luce di quanto specificato, si richiamano privati cittadini, associazioni e altri enti al rispetto dell’Emblema della Croce Rossa, invitandoli a rimuovere eventuali segni distintivi riportanti una croce rossa od una sua imitazione e diffidandoli dal commettere un abuso che genera altresì confusione sul significato degli emblemi e delle denominazioni, indebolendo di conseguenza la protezione fornita alle persone autorizzate al loro uso durante un conflitto armato.