Con sentenza del 3 agosto 2020 n. 4905 i giudici del Consiglio di Stato tornano ancora una volta sulla vicenda del trasporto in emergenza e urgenza, superando la sentenza di primo grado del Tar Veneto, sez. III, n. 1247/2019 e anche un precedente della stessa sezione III del Consiglio di Stato (la n. 1139 del 22 febbraio 2018).

In particolare, infatti, il Consiglio di Stato riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia, sulla cui portata innovativa si era già detto. In particolare fa proprio il passaggio, contenuto nelle sentenze 21 marzo 2019 (c-465/17) e 20 giugno 2019 (c-424/18), secondo cui il trasporto sanitario da affidare in via diretta alle odv ricorre non solo nei casi di emergenza ‘effettiva’ ma anche quando l’emergenza è solo ‘potenziale’ e cioè qualora sia necessario trasportare un paziente per il quale esiste un rischio (da valutarsi obiettivamente) di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto. Detto altrimenti, l’emergenza non deve essere accertata ex post ma è oggetto di una valutazione prognostica da condurre ex ante dal momento che condiziona in senso funzionale l’esecuzione, con riferimento ai mezzi materiali (ambulanza) e al personale impiegati (idoneo al soccorso). 

Questa sentenza va letta insieme all’altra, di poco antecedente, del Consiglio di Stato, sez. III, del 14 maggio 2019 n. 3131, nella quale è stata giudicata coerente con il diritto europeo (e dunque legittima) quella legge regionale (anche in questo caso, del Veneto) che impone di affidare in convenzione alle organizzazioni di volontariato la gestione del servizio di trasporto sanitario di urgenza.
Sembrerebbe dunque che, finalmente, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, in linea con il Codice del Terzo settore, il trasporto sanitario, sia esso d’emergenza o programmato,  sia considerato un campo riservato alle organizzazioni di volontariato laddove vi sia un rischio concreto di peggioramento dello stato di salute del trasportato. 

Se questo assunto rappresenta certamente un riconoscimento importante per il Terzo settore, è anche vero che il passaggio dalla teoria alla pratica non è così automatico. Restano infatti molte zone grigie rispetto alle quali risulta difficile condurre in concreto il giudizio prognostico richiesto dal Consiglio di Stato sull’emergenza “in potenza”. Si pensi, ad esempio, a un trasporto post dialisi svolto in ambulanza o a tutti i pazienti che, pur dovendo svolgere attività sanitarie programmate, non possono viaggiare con i comuni mezzi di trasporto per le condizioni cliniche o fisiche in cui versano.

La sentenza del 3 agosto 2020 n. 4905

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