In riferimento alla rilevante e delicata questione del TFR/TFS dovuto agli ex-dipendenti del vecchio Ente Pubblico Croce Rossa Italiana transitati in mobilità presso altra Amministrazione, pur premettendo che l’attuale Associazione della Croce Rossa Italiana non è responsabile da un punto di vista giuridico di tale liquidazione, auspichiamo da oltre due anni una soluzione definitiva, essendo il TFR/TFS un diritto legittimo ed inalienabile del lavoratore.
Dal momento che l’estremo tecnicismo normativo rende di difficile comprensione la vicenda che, comunque, si ripercuote sfortunatamente sui lavoratori, intendiamo fare ulteriore chiarezza.
Nel meccanismo della necessaria Riforma per la privatizzazione della CRI, conclusasi da poco (richiesta dallo Stato Italiano, dai Volontari dell’Associazione e fortemente auspicata dal Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa), è stato costituito come prevede la legge un organismo che curasse la liquidazione dei crediti e debiti del vecchio Ente Pubblico CRI: il cosiddetto Ente Strumentale alla Croce Rossa, il quale è anche deputato alla liquidazione dei nostri ex-dipendenti. Quest’ultima, spiega l’Ente, è rimasta “congelata” a causa di un contenzioso tra Organi dello Stato.
Capiamo meglio.
L’Ente Strumentale alla Croce Rossa, il quale è capiente per coprire i TFS in oggetto, riferisce che la mancata erogazione degli stessi è frutto della divergenza tra un parere dell’Avvocatura dello Stato e l’INPS, contenzioso che ha bloccato di fatto la situazione.
L’Ente spiega che, sulla vicenda, esiste un’ampia corrispondenza (tutta verificabile) con i Ministeri Vigilanti e le Istituzioni coinvolte, da ultimo riassunta con specifiche note trasmesse all’INPS (nota prot. 9570 del 29.05.2019) ed alle Organizzazioni Sindacali, informando il Ministero della Salute e il Comitato di Sorveglianza dell’Ente (nota prot. 9571 del 29.05.2019). L’Ente strumentale confida che l’INPS provveda a rivedere le proprie posizioni ed erogare il TFR/TFS ai lavoratori il prima possibile, e segnala che il debito verso l’INPS relativo al TFR/TFS è stato regolarmente inserito nello stato passivo di ESACRI in LCA, depositato presso il Tribunale Civile di Roma, in data 20.12.2018, per un importo pari ad € 92.025.377,78 nella categoria “crediti privilegiati generali di primo grado”. Proprio per la delicatezza ed il rilevante impatto economico finanziario sulle persone coinvolte, ai fini dell’inserimento nello stato passivo è stata investita perciò l’Avvocatura Generale dello Stato che, con parere prot. 420365 del 3 agosto 2018, ha ritenuto che si tratti di credito privilegiato ai sensi degli artt. 2753 e 2776 c.c., questo significa che l’INPS dovrebbe procedere al riconoscimento dei crediti dovuti ai lavoratori per poi accogliere il piano di rientro dell’Ente.
Purtroppo, nonostante il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Istituto Previdenziale ha ritenuto di presentare opposizione, allungando in questo modo i tempi per il soddisfacimento, anche progressivo, del credito stesso.
Tale contenzioso riguarda esclusivamente il grado di privilegio e non, in alcun modo, il quantum. Ovvero, gli ex-dipendenti avranno tutta la somma dovuta. Infine si sottolinea che, detto parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, tra le complesse ed esaustive argomentazioni espresse, chiarisce l’“…impossibilità di ricorrere all’istituto della surrogazione per pagamento (con subentro dell’ente previdenziale o dell’Amministrazione di destinazione in una situazione giuridica soggettiva attiva spettante al lavoratore)”, cioè l’INPS sarebbe tenuta a procedere al pagamento dei TFR/TFS maturati direttamente ai singoli lavoratori, indipendentemente dal contenzioso in atto con l’Ente Strumentale alla CRI.
Il 19 febbraio scorso si è tenuta una prima udienza presso il Tribunale Fallimentare di Roma, rinviata per la decisione al 30.09.2020. L’augurio della Croce Rossa Italiana, ribadendo ancora una volta che nulla ha a che fare con la situazione, è che nella data del 30 settembre 2020 la questione si chiuda una volta per tutte.