Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati, recependo l’invito, rivolto all’Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.
Il quadro normativo è stato ulteriormente arricchito dall’emanazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (pubblicato in G.U. il 15/3/2023), con cui il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale disciplina ha effetto a decorrere dal 15/7/2023.
In osservanza di quanto sopra, l’Associazione si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni, anche inviate in forma anonima.
Chi è il “Whistleblower”
- Il Vertice dell’Associazione ed i componenti degli organi statutari di CRI.
- Tutti i dipendenti e volontari di CRI.
- I fornitori, i consulenti, i collaboratori e chiunque sia in relazione di interessi con l’Associazione.
Cos’è il “Whistleblowing”
Qualsiasi notizia riguardante sospette violazioni o presunte condotte illecite che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, alla CRI.
La segnalazione deve avere ad oggetto atti o comportamenti che si ritiene realizzino una violazione o induzione a violazione di leggi, di regolamenti, del codice di comportamento o delle procedure/ processo interni.
Le condotte illecite da segnalare devono riguardare situazioni delle quali il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”, ossia a causa o in occasione di esso.
In ordine alla condotta posta in essere non si ritiene meritevole di tutela una segnalazione basata su sospetti o voci, apparendo necessaria, ai fini della segnalazione, una puntuale conoscenza dei fatti.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano quelle azioni o quelle omissioni, commesse o tentate, che possono essere oggetto della segnalazione:
- Penalmente rilevanti, fraudolente o corruttive.
- Poste in essere in violazione del Codice Etico, dei Codici di Comportamento, del CCNL di riferimento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Associazione della Croce Rossa Italiana.
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.
- Illegali, come ad es. furto, danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell’Associazione, utilizzo di beni aziendali per scopi privati.
- Potenzialmente dannose per l’ente, come la cattiva amministrazione, le inefficienze o lo spreco di risorse; suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti.
- Illeciti civili.
- Casi di conflitto di interesse, potenziale o reale.
- Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
- Violazione della normativa interna.
Cosa NON È “Whistleblowing”
Non sono da comprendersi come oggetto delle segnalazioni semplici doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o del volontariato, o le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi/volontari.
Per tutto quanto sopra, invero, occorre fare riferimento all’U.O. Risorse Umane (dipendente) nonché alle gerarchie interne del proprio Comitato (volontari).
La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della struttura organizzativa del Comitato Nazionale.
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione.
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti.
- Se conosciute, le generalità o altri elementi (es qualifica e la struttura in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto /i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati.
- Indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione.
- Indicazione di eventuali documenti o altra tipologia di documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti.
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei datti segnalati.
Fermo quanto sopra disposto, l’Associazione della Croce Rossa Italiana si riserva la facoltà di prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove adeguatamente circostanziate e dettagliate in modo tale da consentire di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Esse saranno, pertanto, prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato.
Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato nonché ogni altra forma di abuso sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.
A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, l’Associazione si riserva di applicare gli opportuni provvedimenti disciplinari.
Al fine di favorire l’invio delle segnalazioni, CRI ha adottato una piattaforma informatica dedicata resa disponibile tramite link accessibile dal sito internet dell’Associazione. Il segnalante, attraverso la compilazione guidata di un apposito modulo predefinito, può effettuare una segnalazione, allegando file e documentazione a supporto ed eventualmente interloquire con chi è preposto ad approfondire le segnalazioni ricevute.
È altresì data la possibilità di effettuare una segnalazione in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con i referenti della gestione della segnalazione, fissato entro un termine ragionevole, che comunque non superi i sette giorni dalla richiesta. In questi casi la segnalazione effettuata oralmente sarà trascritta mediante verbale che, prima della sottoscrizione da parte di tutte le parti coinvolte, sarà verificato ed analizzato dal segnalante che potrà indicare eventuali rettifiche e/o correzioni da apportare.
Le segnalazioni sono oggetto di istruttoria preliminare ad esito della quale si provvede a:
Archiviare la segnalazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto, nei casi in cui emerga l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l’infondatezza dei fatti segnalati.
Richiedere ulteriori elementi utili all’indagine qualora ritenesse necessario effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione.
Autorizzare l’avvio della successiva fase di “accertamento” avendo cura di informare tempestivamente il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale dell’Associazione, nonché il Consiglio Direttivo Nazionale nei casi di presunte irregolarità contabili e/o di carenze del sistema di controllo contabile dell’Associazione.
A completamento dell’attività di accertamento, viene alternativamente stabilito se:
- Archiviare la segnalazione motivandone le ragioni.
- Qualificare la segnalazione come segnalazione effettuata con dolo o colpa grave e, in tali casi, si decide in merito ad eventuali azioni da intraprendere nei confronti del segnalante.
- Dichiarare fondata la segnalazione e porre in essere ogni opportuno adempimento successivo.
A conclusione dell’istruttoria preliminare nonché dell’eventuale accertamento, vengono aggiornate le informazioni e lo stato di lavorazione della segnalazione all’interno della piattaforma informatica.
Nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).