Il Codice del Terzo settore ha riformato, tra le altre cose, la disciplina sulle convenzioni tra pubbliche amministrazioni e le organizzazioni di volontariato, quali sono l’Associazione della Croce Rossa Italiana e i Comitati C.R.I.

Con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza l’art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede che:

“I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

A tal proposito si rende noto che la disposizione è stata oggetto già di prime applicazioni da parte della giurisprudenza amministrativa in occasione delle quali sono stati fissate alcune utili indicazioni operative.

Si segnala la sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. II, 12 gennaio 2018, n. 32, nella quale è stato chiarito che, con l’entrata in vigore dell’art. 57 del Codice del Terzo settore, non solo non vige più in questa materia il principio dell’obbligatorietà della gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici “ma al contrario deve ritenersi ormai codificato il principio dell’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza”, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, V sez., sentenza dell’11 dicembre 2014, C-113/13 e Corte di Giustizia, sez. V, 25 gennaio 2016, C-50/2014) e con il principio già codificato nel considerando 28 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

Su questa stessa linea si pone anche la sentenza, di poco successiva, del TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 2 febbraio 2018, n. 1277 che peraltro riguardava proprio Croce Rossa Italiana. In questa sentenza il TAR Roma ha precisato che per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera non si applica il Codice degli appalti, né per le gare indette dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (e cioè dopo il 3 agosto 2017) stante il tenore dell’art. 57 e neppure per gare indette prima del Codice del Terzo settore stante il tenore del considerando n. 28 della direttiva 2014/24/UE il quale dispone che “la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni”.

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