Con sentenza pubblicata in data 8 novembre 2018, n. 10809 il TAR Lazio, sez. III-bis ha annullato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con cui sono state indicate le modalità e i presupposti per l’erogazione del contributo ambulanze per l’anno 2017 nella parte in cui – per acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo settore (vigente al 3 agosto 2017) – ha riconosciuto il diritto al contributo economico solo alle organizzazioni di volontariato e non anche, tra le altre, alle onlus.
Nel ricorso proposto da alcune cooperative sociali e onlus sono state fatte valere una serie di censure avverso il decreto ministeriale tra cui la sua presunta incostituzionalità perché creerebbe un regime di favore per le organizzazioni di volontariato, a scapito delle onlus. Sotto tale profilo il TAR ha respinto tutte le censure considerato che l’esclusione delle onlus dal beneficio è coerente, da un lato, con l’abrogazione di tale categoria (rilevante peraltro a soli fini fiscali) e, dall’altro, con le peculiarità delle odv che ne giustificano la non piena assimilabilità delle stesse agli altri enti.
Tuttavia, chiarisce il TAR, questa disparità di trattamento tra odv e onlus, se è pienamente legittima per gli acquisti effettuati dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, non si giustifica anche per gli acquisti prima del Codice: rispetto a questi ultimi il beneficio deve riconoscersi anche alle onlus che hanno acquistato beni nel 2017 confidando nel diritto al rimborso. Un’interpretazione diversa, infatti, darebbe luogo ad un’applicazione retroattiva della norma e si porrebbe altresì in contrasto con il regime transitorio previsto dal Codice.
Benché tale sentenza non sia definitiva perché potrebbe essere impugnata e riformata in appello dal Consiglio di Stato, essa è comunque già esecutiva e quindi il Ministero del Lavoro è tenuto quanto prima ad ampliare la platea dei soggetti ammessi al contributo per l’anno 2017, con ciò determinando un inevitabile rallentamento nelle modalità di erogazione del contributo a favore di chi, come la Croce Rossa e le altre reti associative, ha presentato la richiesta nei termini, nonché una proporzionale riduzione del beneficio spettante alle organizzazioni di volontariato per far spazio alle richieste delle onlus.
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