ELEZIONI COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 2024
Con provvedimento n. 143 del 24 luglio 2025, avente ad oggetto: “Indizione elezioni cariche associative dei Comitati Regionali CRI”, sono state indette, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del vigente Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana, le elezioni per le cariche di Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI, tra cui quella relativa al Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna.
La consultazione elettorale è programmata per il giorno 5 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, presso la sede del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana dell’Emilia-Romagna, sita in Viale Giambattista Ercolani n. 6, Bologna.
Si riporta di seguito il Provvedimento di indizione delle elezioni, sottoscritto dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.
Si rammenta che le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, presso la sede del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana dell’Emilia-Romagna, sita in Viale Giambattista Ercolani n. 6, Bologna.
Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per l’elezione degli Organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana, si evidenzia quanto segue:
Alle ore 9:00, il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione ed ammette gli elettori al voto previa identificazione.
Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00, con l’espressione del voto da parte dell’ultimo elettore presente nella sala delle votazioni a tale orario.
Le votazioni possono chiudersi anticipatamente solo nel caso in cui tutti gli aventi diritto al voto, come da elenchi elettorali, abbiano già votato.
Durante tutta la fase della votazione, l’attività del seggio non può essere sospesa per alcun motivo
L’identificazione può avvenire:
a) mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità;
b) mediante esibizione della patente di servizio C.R.I. o del tesserino di riconoscimento C.R.I.;
c) tramite identificazione diretta da parte di un componente del seggio, che ne assume la responsabilità apponendo la firma a margine dell’elenco dei votanti;
d) tramite identificazione diretta da parte di un altro elettore già identificato, secondo le modalità sopra indicate, il quale se ne assume la responsabilità firmando a margine dell’elenco dei votanti.
A ciascun elettore viene consegnata un’unica scheda autenticata, valida per l’elezione del Consigliere Rappresentante Regionale dei Giovani.
Il diritto di voto non è delegabile in alcun caso.
Il voto deve essere espresso in cabina, senza la presenza di terze persone.
L’elettore che, pur essendo in grado di intendere e volere, non è in grado di esprimere materialmente il voto, potrà essere accompagnato da una persona di fiducia, previa esibizione di idonea certificazione medica.
La persona accompagnatrice non potrà assistere più di un elettore.Il voto si esprime mediante l’apposizione di un segno sulla scheda, da cui si evinca in modo inequivoco la volontà dell’elettore di esprimere la preferenza per un unico candidato alla carica di Consigliere Rappresentante dei Giovani.
Sono considerate nulle le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili.
Sono altresì nulle le schede in cui:
sia indicato un numero di preferenze superiore a tre;
siano attribuite preferenze a candidati inseriti in liste diverse.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Regolamento per l’elezione degli Organi Statutari