ELEZIONI COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 2024

Con provvedimento n. 52 del 21 marzo 2024 ad oggetto: “Indizione elezioni cariche associative dei Comitati Regionali, del Comitato Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, del Comitato Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano”, sono state indette, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del vigente Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana, le elezioni per le cariche associative dei Comitati Regionali, tra cui il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna.

La consultazione elettorale è fissata per il giorno 16 giugno 2024 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 presso la sede del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna in Viale Giambattista Ercolani n. 6 a Bologna.

Di seguito è possibile scaricare il Regolamento sulle elezioni degli organi statutari – ultima revisione 2024.

Regolamento_elezioni_rev.4_20_4_24

Di seguito il Provvedimento di indizione delle elezioni a firma del Presidente Nazionale CRI

52.24 indizione elezioni Comitati Regionali e PPA

Si rammenta che, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 16 giugno dalle ore 9:00 alle ore 20:00, presso la sede del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna, in Viale Giambattista Ercolani n. 6 a Bologna e che, in base all’art. 31 del Regolamento per l’elezione degli Organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana:

alle ore 9:00 del giorno stabilito per la votazione, il Presidente del Seggio dichiara aperta la votazione ed ammette gli elettori al voto, previa identificazione. 

L’identificazione dell’elettore avviene:

a. per esibizione di un documento di identità in corso di validità;
b. per esibizione della patente di servizio C.R.I. o del tesserino di riconoscimento C.R.I.;
c. per identificazione diretta da parte di un componente del seggio, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell’elenco dei votanti;
d. per identificazione diretta da parte di un altro elettore, già identificato secondo le disposizioni precedenti, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell’elenco dei votanti.
Le operazioni di voto si chiudono alle ore 20:00, con l’espressione del voto dell’ultimo elettore presente nella sala delle votazioni a quell’ora.
Le votazioni possono essere chiuse prima dell’orario previsto, a condizione che tutti gli aventi diritto al voto, così come risultano dagli elenchi elettorali, abbiano esercitato tale diritto.
Nel corso della votazione l’attività del seggio non si può sospendere per alcun motivo.

ESPRESSIONE DEL VOTO 

Gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri, ovvero del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani a seconda dell’elettorato di appartenenza. 

Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri, mentre gli elettori Giovani C.R.I. ricevono due schede autenticate:

a. una utile per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri;
b. una utile per l’elezione del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani. 

L’esercizio del diritto di voto non è, in nessun caso, delegabile.

L’elettore esprime il proprio voto in cabina, senza la presenza di alcuno.

L’elettore inabile a esprimere materialmente il voto, ma dotato di capacità di intendere e volere, esibisce idonea certificazione medica e può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, che esprime il voto conformemente alla sua indicazione. La medesima persona non può accompagnare più di un elettore per l’espressione del voto.

Sulla scheda per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri:
a. ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può esprimere un unico voto sulla lista prescelta;
b. ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.

Sulla scheda per l’elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani si può esprimere un unico voto sul candidato prescelto.

Il voto si esprime mediante apposizione di un segno sulla scheda, da cui si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per la lista di candidati prescelti e per il candidato Consigliere rappresentante dei Giovani.
Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle; sono altresì nulle le schede ove sia indicato un numero di preferenze a candidati Consiglieri superiore a tre oppure siano state attribuite preferenze a candidati Consiglieri inseriti in liste diverse.

Elenco candidature

RISULTATI DELLE ELEZIONI

Elezione per il Presidente ed il Consiglio Direttivo Regionale:
40 votanti su 46 aventi diritto al voto

Elezione per il Consigliere rappresentante dei Giovani:
25 votanti su 44 aventi diritto al voto
Di seguito il verbale delle operazioni elettorali: Verbale operazioni Elettorali CRI E.R.
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