Art. 23, Legge Regionale N° 40 del 23 dicembre 2013 “riconoscimento dei Comitati Locali e Provinciali della Liguria quali persone giuridiche di diritto privato in forma semplificata ed agevolata per effetto dell'art. 1-bis del D. Lgs. 178/2012”
Art. 23 – (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria dei comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa)
1. I comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio ligure che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ) e successive modificazioni ed integrazioni sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per l’iscrizione, corredata dai nominativi dei componenti degli organi previsti.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione, i comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica notarile del nuovo Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina, i comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione la documentazione relativa alla nomina degli organi statutariamente previsti e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. A seguito delle procedure previste dall’articolo 4 del d.lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.