Entrata in vigore del nuovo Statuto della CRI – primi adempimenti urgenti
A norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come vigente, l’1 gennaio 2016 la Croce Rossa Italiana assumerà la natura giuridica di associazione di diritto privato, e sarà iscritta di diritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.Diverse saranno le variazioni, giuridiche ed ordinamentali, che riguarderanno la vita associativa. Il Presidente Regionale C.R.I. ha inviato un’apposita nota con le prime incombenze che riguarderanno i Comitati C.R.I. in Sicilia, e che necessitano di immediata applicazione.
Testo del nuovo Statuto della C.R.I.
L’1 gennaio 2016 entrerà in vigore il nuovo Statuto della C.R.I., il cui testo è quello approvato a Solferino nel giugno 2013, fatte salve le modifiche intervenute per legge a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.Non appena il Comitato Nazionale provvederà ad inviarlo, ne sarà data ampia diffusione.
Soci C.R.I. definizioni e categorie
A norma dell’articolo 12 del nuovo Statuto della C.R.I. “i soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale. I soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, onorari e temporanei”.
A far data dall’1 gennaio 2016, per l’effetto:
- i Soci attivi della C.R.I. diverranno Soci volontari (qualificati come “persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un’attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli organi statutariamente previsti”);
- i Soci ordinari della C.R.I. diverranno Soci sostenitori (ovvero “persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell’azione associativa. Essi entrano a far parte dell’Associazione con il versamento del contributo, stabilito a livello nazionale. Fanno altresì parte della categoria dei Soci sostenitori anche coloro i quali frequentano il corso di formazione per diventare Soci volontari, le allieve Infermiere Volontarie della C.R.I. e/o chi dona il sangue a favore della Croce Rossa Italiana”).
Modifica della denominazione dei Comitati Locali C.R.I.
A norma dell’articolo 44 del nuovo Statuto della C.R.I., l’1 gennaio 2016 i Comitati Locali C.R.I. assumeranno di diritto il nome di Comitati C.R.I.I Presidenti e Commissari sono sin d’ora invitati a modificare le intestazioni; il Comitato Regionale si occuperà di predisporre i nuovi fac simile di carta intestata entro il mese di gennaio 2016.Inoltre, non appena perverranno idonee istruzioni dal Comitato Nazionale, i legali rappresentanti dei Comitati dovranno depositare dinanzi al Notaio le modifiche al proprio Statuto, concernenti la nuova dicitura di che trattasi, e, conseguentemente, fare adeguata comunicazione a:
- Agenzia delle Entrate per aggiornamento propria posizione fiscale;
- Assessorato Regionale della Salute per aggiornamento propria posizione all’interno del registro delle persone giuridiche private;
- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio III, per aggiornamento propria posizione all’interno del registro delle APS (se perverrà per tempo l’iscrizione);
- Direzione Regionale delle Entrate (se iscritti al registro delle ONLUS).
Superamento dei Comitati Provinciali C.R.I.
A norma dell’articolo 44 del nuovo Statuto della C.R.I., l’1 gennaio 2016 i Comitati Provinciali C.R.I. diventeranno di diritto Comitati C.R.I., esaurendo il ruolo di coordinamento e controllo della provincia finora loro assegnato.I Presidenti e Commissari Provinciali sono sin d’ora invitati a modificare le intestazioni; il Comitato Regionale si occuperà di predisporre i nuovi fac simile di carta intestata entro il mese di gennaio 2016.Inoltre, non appena perverranno idonee istruzioni dal Comitato Nazionale, i legali rappresentanti degli ex Comitati Provinciali dovranno depositare dinanzi al Notaio le modifiche al proprio Statuto e, conseguentemente, fare adeguata comunicazione a:
- Agenzia delle Entrate per aggiornamento propria posizione fiscale;
- Assessorato Regionale della Salute per aggiornamento propria posizione all’interno del registro delle persone giuridiche private;
- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio III, per aggiornamento propria posizione all’interno del registro delle APS (se perverrà per tempo l’iscrizione);
- Direzione Regionale delle Entrate (se iscritti al registro delle ONLUS)
Appare superfluo sottolineare che, sin da subito, i Comitati Provinciali devono porre in essere gli adempimenti elettorali, come previsti dal Regolamento approvato con O.P. 17 dicembre 2015, n. 286 (costituzione dell’UEL, pubblicazione degli elenchi).
A norma dell’articolo 29 del nuovo Statuto della C.R.I., il Comitato Regionale – su proposta vincolante dei Presidenti dei Comitati costituiti – individua un referente della Croce Rossa Italiana per i rapporti con l’Amministrazione provinciale o della Città Metropolitana, la Prefettura e gli altri organi ed amministrazioni su scala provinciale. Al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità, l’1 gennaio 2016 questa Presidenza nominerà gli attuali Presidenti/Commissari provinciali quali referenti provinciali fino alla data dell’1 marzo 2016, data dopo la quale si procederà con tale adempimento statutario.
Istituzione di nuovi Comitati C.R.I.
Diverse sono le richieste di istituzione di nuovi Comitati C.R.I. sul territorio regionale. A far data dal 7 gennaio 2016, la segreteria di Presidenza prenderà gli opportuni contatti per organizzare le riunioni dei Soci C.R.I. interessati con il Presidente Regionale.La Presidenza Regionale richiederà al Comitato Nazionale la costituzione di nuovi Comitati C.R.I. dopo aver verificato il rispetto dei requisiti statutari.
Organi Regionali
A norma dell’articolo 26 del nuovo Statuto della C.R.I., sono organi dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano:
- Assemblea Regionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale
Nello specifico, “l’Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dai membri del Consiglio Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione. Ne fanno altresì parte, come osservatori, il rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. e l’Ispettrice Regionale II.VV. operanti nella regione. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece il Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo”Per quanto sopra premesso, a far data dall’1 gennaio 2016 sarà soppresso l’organismo denominato “Consulta dei Presidenti dei Comitati C.R.I. della Sicilia”, e sarà disposta la convocazione di questo nuovo organo collegiale, ovvero l’Assemblea Regionale, che eserciterà i correlati suoi poteri.
Formazione
Nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 2016, il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia organizzerà eventi formativi ed informativi sul nuovo Statuto della C.R.I. destinati a tutti i Soci e, in particolare, ai candidati alle elezioni.I Comitati C.R.I. che intendono usufruire sin da subito di questa possibilità, sono pregati di contattare la segreteria di Presidenza.