L’Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dai membri del Consiglio Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione.
Ne fanno altresì parte, come osservatori, il rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. e l’Ispettrice Regionale II.VV. operanti nella regione.
In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece il Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Regionale:

  • approva le linee generali di sviluppo dell’attività della regione, consistenti nel piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
  • nomina il revisore dei conti o l’organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato.

L’Assemblea Regionale si riunisce almeno due volte l’anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta. 

La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l’ordine del giorno, affisso all’albo e pubblicato sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. 

L’Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
 L’Assemblea Regionale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nel caso in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.

ASSEMBLEA REGIONALE GIOVANI

L’Assemblea Regionale dei Giovani C.R.I. è costituita:

  • dal Rappresentante regionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Regionale, che la presiede;
  • da tutti i rappresentanti dei Giovani eletti o cooptati nei Consigli Direttivi dei Comitati della Croce Rossa Italiana in una regione.

In caso di impossibilità a partecipare, il rappresentante dei Giovani eletto o cooptato può incaricare – previo suo atto formale – un proprio delegato a prendere parte ai lavori. L’avente diritto, per espletare il suo ruolo di rappresentanza dei Giovani CRI del proprio Comitato, deve partecipare ad almeno una Assemblea Regionale all’anno.

La mancata partecipazione può essere considerata negligenza di servizio.

L’Assemblea Regionale dei Giovani:

  • è convocata dal Rappresentante regionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Regionale, previa comunicazione al Presidente Regionale;
  • elegge, a norma di Statuto e Regolamento, il Rappresentante regionale dei Giovani della C.R.I., membro del Consiglio Direttivo Regionale e Vice Presidente, e può sfiduciarlo;
  • propone al Consiglio Direttivo Regionale le linee generali di sviluppo dell’attività verso la gioventù in regione, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività. All’Assemblea Regionale dei Giovani sono applicabili, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento in materia di Assemblea Regionale.
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