Fase istruttoria per costituzione nuovi Comitati Locali: disposizioni interne
Come noto, la modifica del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ad opera del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha lasciato aperto un vulnus interpretativo sulla natura giuridica dei Comitati Locali (eventualmente) costituiti a partire dall’1 gennaio 2014. A causa di tale situazione di diritto, il Presidente Nazionale della C.R.I. ha ritenuto opportuno non costituire alcun nuovo Comitato Locale.
Nell’attesa di nuove disposizioni, ormai in via di emanazione, il Presidente Regionale C.R.I. ha ritenuto opportuno significare la seguente procedura operativa interna:
- le proposte di costituzione dei nuovi, eventuali, Comitati Locali C.R.I. potranno giungere a firma dei Presidenti di Comitato o direttamente dei Soci interessati. La richiesta dovrà, preferibilmente, giungere entro la fine del mese di novembre 2015;
- nell’ambito della pianificazione regionale di sviluppo associativo, il Presidente Provinciale C.R.I. – di concerto con il Presidente Regionale C.R.I. – incontrerà i Volontari C.R.I. che intendono promuovere la costituzione di un nuovo Comitato Locale. L’incontro sarà finalizzato a verificare l’esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, ovvero la sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, che deve essere adeguato al territorio su cui insisterà l’azione del futuro Comitato, nonché la presenza di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività;
- verificata l’esistenza dei requisiti, il Presidente Provinciale C.R.I. formulerà al Presidente Regionale C.R.I. la richiesta di costituzione del nuovo Comitato Locale C.R.I., avendo riguardo al fatto che:
- i Comitati Locali sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un’Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell’organizzazione politica dello Stato. I Comitati sono denominati con l’indicazione del territorio in cui sono costituiti;
- i Comitati Locali sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività;
- i Comitati Locali operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa sotto il coordinamento dei Comitati Regionali, in coerenza con le disposizioni di legge e dello Statuto della C.R.I.