Disposizioni in ordine alle visite mediche ai Volontari C.R.I.

 

Il Presidente Regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5.1. lettera f del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana (O.C. 3 dicembre 2012, n. 567/2012), ove è previsto che ogni Volontario C.R.I., nell’esercizio delle sue funzioni, ha diritto “a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato C.R.I. di appartenenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La frequenza di tali accertamenti, almeno biennale, viene decisa dal medico competente in relazione allo stato di salute del Volontario C.R.I. e alle attività svolte”, ha approvato delle specifiche linee guida per i Comitati C.R.I. della regione, così da consentirgli di rendere effettivi i sopracitati diritti dei Volontari C.R.I., come disciplinati anche dalle leggi vigenti.
Le disposizioni, previste dall’O.P. n. 48/2013, a sua volta adottata su proposta del Direttore Sanitario Regionale che ha relazionato anche alla seduta della Consulta dei Presidenti dei Comitati C.R.I. della Sicilia del 6 aprile 2013, sono comprensive di tutta la modulistica utile per i Comitati C.R.I.

 
Disposizioni in ordine alle visite mediche ai Volontari C.R.I.
 
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