Con delibera n. 1 del 4 gennaio 2024 il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato l’atto d’indirizzo per le prossime elezioni per il rinnovo delle cariche associative dei Comitati Territoriali, Regionali e delle Province Autonome, che si terranno rispettivamente nelle date 19 maggio e 16 giugno.

Successivamente, in data 2 febbraio 2024, il Presidente Nazionale ha dato mandato ai Comitati Regionali e delle Province Autonome di procedere all’indizione dell’elezioni territoriali secondo il calendario condiviso. Il Presidente Regionale  ha indetto le elezioni per il territorio calabrese con il provvedimento n.03 del 19 febbraio u.s. A seguire, con provvedimento presidenziale n. 52 del 21 marzo u.s., sono state fissate le elezioni per le cariche di livello regionale.

Le FAQ

1.    Il Consigliere eletto nel Consiglio Direttivo del Comitato CRI può candidarsi come Consigliere alle elezioni, dopo essersi dimesso dalla carica nei sei mesi precedenti alla fine del mandato?
Non si ravvisano motivi ostativi alla candidabilità del Consigliere dimissionario, fermo restando il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e, in particolar modo, delle previsioni di cui all’art. 23.5 dello Statuto della CRI.

2.    Il Consigliere di un Consiglio Direttivo, proclamato per surroga, ai sensi dell’art. 22.1 del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI, può candidarsi come Consigliere alle elezioni immediatamente successive al termine del mandato in corso?
Non si ravvisano motivi ostativi alla candidabilità del Consigliere proclamato per surroga, fermo restando il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e, in particolar modo, delle previsioni di cui all’art. 23.5 dello Statuto della CRI in combinato disposto con quanto definito dall’art. 2.1, lett. i), del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI, per “mandato elettivo completo”.

3.    Il Socio Volontario che risulti il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Legale Rappresentante della ditta a cui è stato affidato un servizio di ristrutturazione del Comitato gode dei diritti elettorali e, quindi, del diritto all’inserimento nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo?
Sulla base del combinato disposto dell’art. 2, c. 1, lett. h) e dell’art. 3, c. 2, lett. d) del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI, non vi sono motivi ostativi all’esercizio dei diritti elettorali, fermo restando il rispetto di tutte le previsioni statutarie e regolamentari previste dall’Associazione.

4.    Un Socio Volontario che risulti Membro del Consiglio di Amministrazione e impiegato della ditta a cui il Comitato ha affidato un servizio di ristrutturazione gode dei diritti elettorali e, quindi, del diritto all’inserimento nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo?
Sulla base del combinato disposto dell’art. 2, c. 1, lett. h) e dell’art. 3, c. 2, lett. d) del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI, non vi sono motivi ostativi all’esercizio dei diritti elettorali, fermo restando il rispetto di tutte le previsioni statutarie e regolamentari previste dall’Associazione.

5.    Un Socio Volontario che è anche affittuario di un immobile ereditato dal Comitato gode dei diritti elettorali e, quindi, del diritto all’inserimento nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo?
Sulla base del combinato disposto dell’art. 2, c. 1, lett. h) e dell’art. 3, c. 2, lett. d) del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI, non vi sono motivi ostativi all’esercizio dei diritti elettorali, fermo restando il rispetto di tutte le previsioni statutarie e regolamentari previste dall’Associazione.

6.    Un dipendente che terminerà il proprio contratto di lavoro in qualità di dipendente nel Comitato del quale è Socio Volontario in una data precedente allo svolgimento delle consultazioni elettorali gode dei diritti elettorali e, quindi, dell’inserimento nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo?
Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, non vi sono motivi ostativi all’esercizio dei diritti elettorali da parte del Socio Volontario che abbia risolto il proprio rapporto di lavoro presso il Comitato di appartenenza prima della tornata elettorale, tenuto conto che la verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento delle consultazioni a norma dell’art. 3, c. 1, del Regolamento sull’elezione degli organi statutari dei Comitati CRI.

7.    Gli attuali Presidente e Consiglieri del Comitato interessato dalla tornata elettorale, previa rinuncia alla candidatura, possono svolgere la funzione di scrutatore titolare/supplente?
Non vi sono motivi ostativi circa la possibilità per il Presidente e/o i Consiglieri del Comitato interessato alla tornata elettorale, previa rinuncia alla candidatura, di svolgere la funzione di scrutatore titolare/supplente, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati CRI circa la composizione degli Uffici Elettorali.

8.    Il Volontario che sia dipendente presso altro Comitato territoriale (rispetto a quello in cui è Socio) può essere inserito nelle liste dell’elettorato passivo del Comitato territoriale di appartenenza, considerato il tenore dell’art. 3.2 lett. e) del Regolamento per l’Elezione degli Organi Statutari dei Comitati della CRI, in base al quale “il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate), comporta per l’intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali”?
Si ravvisano motivi ostativi all’inserimento del Socio nelle liste dell’elettorato del Comitato territoriale di appartenenza, sebbene lo stesso sia dipendente presso un Comitato CRI terzo, sulla base del combinato disposto dell’art. 3, c. 2, lett. d) e dell’art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati CRI.

9.    Un Socio Volontario che abbia conseguito i 3 mesi di anzianità può essere inserito nelle liste dell’elettorato, sebbene risulti iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni?
Non vi sono motivi ostativi all’inserimento nelle liste dell’elettorato del Comitato di appartenenza al Socio che risulti iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, sulla base del combinato disposto dell’art. 3, c. 2, lett. a) e b) e dell’art. 3, c. 1, del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati CRI.

10.    Un Socio Volontario che intrattiene un rapporto di lavoro retribuito con l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana può godere dei diritti elettorali passivi?
Si ravvisano motivi ostativi al godimento dei diritti elettorali passivi a norma dell’art. 39, c. 1, lett. b) dello Statuto dell’Associazione recante la disciplina dell’istituto dell’incompatibilità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 39, c. 2, in materia di diritto di opzione.

11.    È possibile la sottoscrizione da parte del medesimo Socio Volontario di più di una lista a candidato Presidente e Consigliere?
L’eventuale sottoscrizione plurima da parte del medesimo Socio a sostegno di liste diverse comporta, a norma dell’art. 9, c. 4 del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI, l’invalidità delle singole sottoscrizioni (che non possono essere computate ai fini elettorali), ferme restando le eventuali preclusioni in caso di mancato raggiungimento dei rispettivi quorum previsti dall’art. 9, c. 3, del Regolamento in parola, ma non comporta l’esclusione delle liste (ai sensi dell’art. 9, c. 7, del Regolamento).

12.    Una scheda elettorale che esprima la preferenza per il solo candidato Presidente, nel caso si tratti di liste composte da un numero di candidati Consiglieri superiore a 3, è valida?
Non si ravvisano, nel caso di liste composte da un numero di candidati Consiglieri superiore a 3, motivi ostativi a ritenere valida la votazione espressa a mezzo di una scheda elettorale in cui venga manifestata la sola preferenza per il candidato Presidente, sebbene tale preferenza sia da attribuire esclusivamente a quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, c. 6, lett. b) del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della CRI.

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