Il Regolamento sulla trasparenza e sui controlli afferma che l’Associazione della Coce Rossa Italiana e i Comitati CRI, in quanto Enti del Terzo settore, sono assoggettati agli obblighi di pubblicità contenuti nel Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n.117) e agli obblighi di pubblicità contenuti nella legge 4 agosto 2017, n.124.
In sintesi, L’Associazione e i comitati sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, effettivamente incassate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, superiori a 10.000 Euro
L’obbligo non investe però solamente le somme in danaro ricevute, ma si estende anche alle risorse strumentali (quali ad esempio un bene mobile immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si indicherà il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito).
Per quanto attiene al limite di valore – 10.000,00 euro – esso va inteso in senso cumulativo, cioè va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
L’obbligo di pubblicazione assolve ad una finalità di tipo informativo, che va tenuta distinta dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto.
La pubblicazione delle informazioni di cui sopra deve essere fatta utilizzato i “propri siti internet o portali digitali”.
I Comitati territoriali possono delegare la pubblicazione al Comitato Regionale, all’interno della sezione “Comitato Trasparente”