
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
Legge 19 gennaio 2005, n.1 (G.U. S.G. 19.1.2005 n.14)
Art.2 - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e Corpo delle Infermiere Volontarie: 1.L'Ispettore nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 10.02.1936, n.484 e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa Italiana deve provenire dal medesimo Corpo.